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Si parte da un presupposto, l’assicurazione natante è obbligatoria nel momento in cui è presente un motore, a prescindere dalla sua potenza. La legge Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, più nota come legge 172 dell’8 luglio 2003, impone che come per auto, moto e veicoli a motore in genere, anche le unità nautiche abbiano la propria assicurazione Responsabilità civile o Rc per coprire i danni provocati a terzi e con un massimale minimo di garanzia  recentemente portato a sei milioni e settantamila euro. Quindi gli unici mezzi naviganti esclusi sono quelli a remi o a vela con superficie velica massima di 15 metri quadrati e senza motore ausiliario – le cosiddette derive. La copertura è obbligatoria e quindi deve essere presente sia per il natante in navigazione sia per quando è ormeggiato. I danni dovuti agli scontri tra le barche in caso di maltempo, specialmente in porto, sono abbastanza comuni.

Che cosa si intende per natante

  • unità a motore con lunghezza fuori tutto uguale o inferiore a 10,00 metri. La potenza installata è indifferente
  • unità a vela con o senza motore ausiliario e motovelieri (motorsailer) di lunghezza fuori tutto uguale o inferiore a 10,00 metri
    • un’unità è a vela con motore ausiliario se il rapporto tra superficie velica espressa in metri quadrati e la potenza del motore espressa in cavalli è superiore a 2 (per esempio: superficie velica 40 mq/potenza motore 19 cv)
    • un’unità è un motoveliero se il rapporto tra superficie velica in metri quadrati e la potenza del motore espressa in cavalli è compreso tra 1 e 2 ( per esempio: superficie velica 40 mq/potenza motore 21 cv)
    • un’unità è a motore se il rapporto tra superficie velica in metri quadrati e la potenza del motore espressa in cavalli è inferiore a 1 l'unità è a motore (es: superficie velica 40 mq/potenza motore 41 cv)
    • In sostanza, è solo il motore che paga l’assicurazione. Sono compresi nell’obbligo, quindi, anche tutti i motori rimovibili senza nessuna esclusione di potenza o alimentazione, motori elettrici inclusi. Questa assicurazione legata al motore garantisce anche il natante che in quel momento lo usa, per esempio il tender.

 

Questo è ciò che impone la legge a chi naviga, ma come succede per ogni bene che si possiede, per esempio la casa o altri veicoli, si può sentire il bisogno di assicurarsi anche contro gli eventi che possono danneggiare l’imbarcazione.

Per questa necessità si può sottoscrivere una polizza  facoltativa Corpi natanti, vale a dire un’assicurazione in grado di garantire all’armatore la copertura dei danni subiti dall’imbarcazione in seguito a qualunque incidente. Persino nei casi più gravi come la perdita o l’abbandono della barca.

Per avere un’idea dei costi è sufficiente richiedere un preventivo online. In ogni caso il premio varia in funzione del valore assicurato. Perciò, in caso di natanti di un certo pregio -e ne esistono anche di molto costosi- è consigliabile, e in alcuni casi necessario, sottoporre l’imbarcazione da assicurare alla stima di un perito.

Importante anche verificare i limiti geografici di navigazione. Generalmente le polizze sono valide in Mediterraneo, e per proseguire a navigare oltre le Colonne d’Ercole è necessario prevedere un ulteriore premio. È utile avere coperture per l’assistenza in caso di avarie e per le spese di rimozione del relitto, che sono a carico dell’armatore. È buona norma richiedere una polizza che preveda la copertura per gli incidenti che potrebbero accadere tra i membri dell’equipaggio. E perché l’assicurazione del natante sia ancora più previdente, è possibile avere anche delle garanzie per i danni all’apparato motore. Importante notare che generalmente per coprire le necessità assicurative di un natante destinato al charter o impiegato in regate, devono essere sottoscritte garanzie specifiche, a causa della maggiore e più impegnativa attività delle imbarcazioni.  

Da ricordare che il certificato di assicurazione e il relativo contrassegno devono essere tenuti tra i documenti di bordo e vanno esibiti a ogni richiesta delle forze di polizia in mare, mentre il contratto di assicurazione del natante può essere tenuto a casa. Se il contrassegno è esposto -non c’è chiarezza normativa a riguardo, l’obbligo esplicito è solo per l’esibizione in caso richiesta- è necessario che sia leggibile. Spesso l’esposizione del tagliando al sole e agli agenti atmosferici può scolorire gli inchiostri o rovinare la carta ed è quindi necessario richiedere alla propria assicurazione un duplicato.

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